La proroga delle misure protettive nella procedura di composizione negoziata della crisi

Il caso

Una società quotata in borsa, perseguendo il risanamento dell’impresa che si trova in condizioni di squilibrio economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza, presenta domanda alla Camera di Commercio per ottenere la nomina dell’esperto negoziatore e l’applicazione delle misure protettive ai sensi dell’art. 18 C.C.I.I. Successivamente la società deposita in Tribunale l’istanza di conferma delle misure protettive.

Il Giudice designato fissa l’udienza al 7.10.22 per la comparizione della società, dell’esperto e dei creditori e dispone gli adempimenti a carico della società e dei creditori. Prima dell’udienza la società deposita il piano industriale di risanamento, la documentazione integrativa richiesta dal Giudice e approva il bilancio al 31.12.21. Medio tempore la società deposita un’istanza per ottenere l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili d’urgenza.

A scioglimento della riserva assunta all’udienza di comparizione di parti e professionisti, il giudice designato nomina un ausiliario, alla luce dell’istanza volta ad ottenere la finanza esterna d’urgenza e fissa una nuova udienza.

All’esito della procedura, il Giudice con provvedimento dell’8.11.22 conferma le misure protettive per il periodo di 120 giorni dalla data della richiesta, con scadenza il 30.11.22, mentre la richiesta di contrarre finanziamenti prededucibili viene rigettata; riproposta in seguito, sarà accolta sulla base dell’avanzamento delle trattative con il ceto creditorio.

Nel corso della procedura la società formula richiesta di proroga delle misure protettive, ai sensi dell’art. 19, comma 5 C.C.I.I. Il Giudice, esaminate le circostanze poste a fondamento della richiesta, supportate dalla documentazione e dal parere dell’esperto negoziatore e dei suoi coadiutori, concede la proroga delle misure protettive per la durata massima di ulteriori 120 giorni, e quindi fino al 30.3.2023.

All’esito favorevole di tutte le trattative svolte con il ceto creditore, l’esperta redige la relazione finale ai sensi dell’art. 17, com. 8 C.C.I.I.

Il parere dell’esperto sulla domanda di proroga delle misure protettive

L’esperto nominato, avv. Annapaola Tonelli, ha supportato la richiesta di proroga delle misure protettive, ritenendola funzionale alla salvaguardia del buon esito delle trattative in corso.

In particolare l’esperta, che ha partecipato alle trattative e ha avuto accesso a tutti i dati relativi agli accordi conclusi con i creditori, ha confermato i dati forniti dalla società nell’istanza di proroga, e quindi: la nomina di un consulente in qualità di negoziatore dedicato alle trattative con i creditori finanziari, e la loro disponibilità a proseguire nelle trattative finalizzate alla composizione negoziata; l’avanzamento dello stato delle trattative con gli obbligazionisti; i pagamenti effettuati da alcune società del gruppo, che hanno permesso la prosecuzione dell’attività e il pagamento di stipendi e contributi INPS; la prosecuzione delle commesse più importanti, grazie alla disponibilità dei partner ad acquistare i materiali necessari; la dichiarazione proveniente dal cliente strategico di voler continuare gli importanti accordi di partnership in essere.

Anche l’advisor che affianca la società nella predisposizione del piano industriale, confrontatosi con le coadiutrici dell’esperta, dott. comm. Marta Lambertucci e avv. Elena Ceserani, ha confermato il contenuto dell’istanza di proroga, evidenziando come il risultato finale dipenda da alcuni fattori variabili.

La decisione del tribunale

Il Giudice designato, alla luce del contenuto dell’istanza, supportata da ampia documentazione, e del parere favorevole dell’esperta, ha ritenuto che sussistessero i presupposti dell’art. 19, comma V C.C.I.I., poiché la proroga si è manifestata necessaria ad assicurare il buon esito delle trattative. Viene concesso un ulteriore periodo di 120 giorni, a partire dalla scadenza del precedente periodo.

Nel provvedimento il Giudice ha sottolineato e rammentato all’imprenditore e all’esperta le prescrizioni imposte dagli artt. 21, com. 1 e 22, com. 2, 3 e 4 C.C.I.I., ossia: nel corso della composizione negoziata, se l’imprenditore è insolvente ma esistono concrete prospettive di risanamento, questi deve gestire l’impresa nel prevalente interesse dei creditori. L’imprenditore è altresì tenuto a informare preventivamente l’esperta del compimento di atti di straordinaria amministrazione e dell’esecuzione di pagamenti non coerenti con le trattative o le prospettive di risanamento; da parte sua l’esperta, se ritiene che l’atto possa arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento, lo deve segnalare per iscritto all’imprenditore e all’organo di controllo. Se nonostante la segnalazione l’atto viene compiuto, l’imprenditore deve informare immediatamente l’esperta, la quale entro dieci giorni può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese, mentre ne è obbligata quando l’atto pregiudica gli interessi dei creditori.

La prosecuzione della composizione negoziata e il suo esito

A seguito della ripresentazione dell’istanza di autorizzazione a contrarre finanziamenti urgenti prededucibili e al conseguente accoglimento, la società ottiene i finanziamenti necessari al rispetto degli accordi già assunti e alla prosecuzione dell’attività.

La necessità di definire ulteriormente gli accordi con i creditori finanziari spinge la società a chiedere all’esperta di prorogare la composizione negoziata, richiesta alla quale l’esperta acconsente, per portare a termine le trattative con i creditori bancari.

Successivamente, al termine di una riunione tra la società e i creditori finanziari, tra i quali il partner che ha erogato la finanza urgente, le parti hanno dichiarato formalmente di avere raggiunto l’accordo; poiché si trattava dell’ultimo accordo mancante, la composizione negoziata si è conclusa positivamente.

In data 4.5.23 l’esperta ha quindi redatto la relazione finale prevista dall’art. 17, com. 8 C.C.I.I., nel rispetto del termine massimo di durata dell’incarico previsto dall’art. 17, com. 7 C.C.I.I.

Considerazioni conclusive

La procedura di composizione negoziata qui in commento è stata caratterizzata da un’estrema complessità: fin dal primo esame si è rivelata all’esperta e ai coadiutori una situazione d’insolvenza già in atto, tuttavia da ritenersi reversibile e con concrete prospettive di risanamento.

Infatti, l’impresa in crisi è una società quotata, a capo di un gruppo societario multinazionale che opera in un settore strategico, in un contesto internazionale, con tecnologia proprietaria ed è riconosciuta come partner affidabile e innovativo dalle società che operano nel settore.

Fondamentali si sono rivelati la conferma delle misure protettive e la loro proroga, nonché l’autorizzazione all’accesso alla finanza esterna urgente prededucibile.

Riguardo alla durata massima delle misure protettive, sembra giusto evidenziare la discrasia temporale rinvenibile tra questa, che risulta essere di 240 giorni, ex art. 19, com. 5 C.C.I.I., e la durata massima dell’incarico dell’esperto per la composizione negoziata della crisi, che risulta essere di 360 giorni (180+180, ex art. 17, com. 7 C.C.I.I. ).

Appare evidente come l’imprenditore che sta affrontando il percorso di ricerca della composizione rimanga esposto, qualora la procedura si protragga oltre il periodo di efficacia delle misure protettive, alle possibili azioni esecutive e cautelari dei creditori che non hanno aderito agli accordi.

L’operato dell’Esperto Negoziatore, avv. Annapaola Tonelli e dei coadiutori, tra i quali l’avv. Elena Ceserani, , che assieme a tutti gli altri soggetti intervenuti nella ricerca degli accordi ha consentito il raggiungimento di tutti gli obiettivi: garantire la continuità aziendale, garantire la migliore soddisfazione dei creditori, scongiurare il rischio di disperdere un patrimonio di know-how italiano riconosciuto internazionalmente, e non ultimo, garantire la conservazione di più di cento posti di lavoro.

avv. Massimo Carrattieri
avv. Elena Ceserani

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