I presupposti per ottenere le misure protettive nella procedura di composizione negoziata della crisi
Il caso
Una società quotata che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza, ritiene ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa, per cui presenta domanda alla Camera di Commercio per ottenere la nomina dell’esperto negoziatore e l’applicazione delle misure protettive ai sensi dell’art. 18 C.C.I.I. A seguito dell’accettazione da parte dell’esperto individuato dalla commissione costituita presso la CCIAA, la società iscrive nel Registro imprese l’accettazione dell’esperto e l’istanza di applicazione delle misure protettive. Deposita quindi in Tribunale l’istanza di conferma delle misure protettive.
Il Giudice designato fissa l’udienza al 7.10.22 per la comparizione della società, dell’esperto e dei creditori e dispone gli adempimenti a carico della società e dei creditori. Prima dell’udienza la società deposita il piano industriale di risanamento, la documentazione integrativa richiesta dal Giudice e approva il bilancio al 31.12.21. Medio tempore la società deposita un’istanza per ottenere l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili d’urgenza.
A scioglimento della riserva assunta all’udienza di comparizione di parti e professionisti, il giudice designato nomina un ausiliario, alla luce dell’istanza volta ad ottenere la finanza esterna d’urgenza e fissa una nuova udienza. All’esito della procedura, il Giudice conferma le misure protettive per il periodo di 120 giorni previsto ex lege, mentre con separato provvedimento rigetta l’istanza di autorizzazione a contrarre la finanza urgente prededucibile, che verrà tuttavia riproposta successivamente dalla società, con esito favorevole.
Le considerazioni dell’esperto sulla domanda di conferma delle misure protettive
Nel decreto di fissazione dell’udienza per la comparazione delle parti, il Giudice designato aveva disposto la convocazione dell’esperto nominato, per sentirlo in merito alla funzionalità delle misure protettive per assicurare il buon esito delle trattative tra la società e il ceto creditorio, senza onerarlo della redazione di un parere scritto.
Tuttavia, successivamente all’udienza e nelle more dello scioglimento della riserva da parte del Giudice, a seguito della richiesta formulata da alcuni creditori e dal rappresentante comune degli obbligazionisti, l’esperto aveva ritenuto di condividere con tutti i soggetti coinvolti le argomentazioni svolte oralmente in udienza al fine di supportare la richiesta di conferma delle misure protettive, depositando una memoria nel fascicolo della procedura.
A parere dell’esperto, che, assieme ai coadiutori, aveva partecipato a vari incontri, con i soggetti coinvolti nella procedura, e aveva esaminato tutta la documentazione utile, vista l’approvazione del bilancio della società, era divenuto concretamente possibile avviare le trattative con i creditori, ancor più alla luce della disponibilità di un istituto di credito a erogare finanza d’urgenza prededucibile.
Dopo aver descritto sinteticamente le cause della crisi, anche tramite la comparazione dei dati di bilancio degli ultimi quattro anni, l’esperto aveva motivato la funzionalità delle misure protettive ad assicurare il buon esito delle trattative.
In particolare, la sussistenza del requisito del periculum si sarebbe ricavata anzitutto dallo stato d’insolvenza della società, che poteva esporla da un momento all’altro alle azioni esecutive o alla richiesta di liquidazione giudiziale da parte dei creditori. Oltre a ciò, in assenza di nuova finanza il blocco della produzione avrebbe causato la perdita del capitale umano, costituito da lavoratori altamente specializzati cui fino a quel momento erano stati garantiti la retribuzione e il versamento dei contributi INPS e INAIL, non potendo la società sostenerne più i costi.
Un ulteriore danno grave e irreparabile sarebbe derivato dalla sopravvenuta impossibilità di accedere al credito, nell’eventualità di una revoca degli affidamenti da parte degli istituti bancari e conseguente declassamento di tali crediti a deteriorati.
La presenza del requisito del fumus, ossia la fondatezza della reversibilità dell’insolvenza e la concreta prospettiva di risanamento, veniva supportata dai contenuti del piano di risanamento, che passava attraverso il rafforzamento patrimoniale della società, una manovra finanziaria e una manovra industriale, le risultanze del test pratico e le conseguenze dell’eventuale alternativa liquidatoria.
In definitiva l’esperto, avv. Annapaola Tonelli, aveva sostenuto e dimostrato come la proroga delle misure protettive fosse indispensabile per salvaguardare l’esito delle trattative in corso con i creditori e con i partner commerciali e finanziari, unica via per perseguire il risanamento tramite la continuità aziendale e scongiurare gli esiti deteriori della liquidazione giudiziale.
La decisione del Tribunale
Il Giudice designato, che con diverso anteriore provvedimento rigetta la richiesta di autorizzazione al ricorso alla finanza esterna, dopo aver risolto positivamente il preliminare quesito, dibattuto in giurisprudenza, sulla possibilità di accedere alla composizione negoziata da parte di un’impresa già in stato d’insolvenza come quella di cui si discute, perviene all’accoglimento della richiesta di proroga delle misure protettive, con provvedimento dell’8.11.22.
Il Giudice, pur ritenendo di difficile realizzazione il risanamento attraverso il piano proposto, considera accoglibile la richiesta di conferma delle misure, poiché allo stato l’alternativa liquidatoria appare inadatta a soddisfare, se non in minima parte, il ceto creditorio.
La soluzione appare equilibrata a detta del giudicante, sia per la società che per l’interesse dei creditori, alla luce della vicinanza del termine di scadenza delle misure protettive, individuata nella data del 30.11.22, poiché nel caso in cui le trattative con i creditori assumano un maggiore grado di certezza, l’impresa potrà ripresentare l’istanza di autorizzazione a contrarre finanziamenti d’urgenza prededucibili.
Il provvedimento pertanto dispone per tutti i creditori della società nei confronti dei quali operano le misure protettive, il divieto di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore e di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni o sui diritti con cui viene esercitata l’attività d’impresa. Dispone altresì il divieto di rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, ovvero anticiparne le scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell’istanza dell’applicazione delle misure protettive, e la non pronunciabilità della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato d’insolvenza.
Considerazioni conclusive
La continuità aziendale è una delle finalità maggiormente perseguite dal legislatore che ha innovato il sistema delle procedure concorsuali con le nuove procedure di regolazione della crisi d’impresa e dell’insolvenza del debitore, disciplinate nel C.C.I.I.
Da tale premessa discende l’importanza che può assumere il ricorso alla richiesta di applicazione di misure protettive, disciplinata negli artt. 18 e 19 C.C.I.I., il cui scopo è quello di paralizzare le iniziative dei creditori nei confronti del patrimonio dell’impresa in stato di crisi o di insolvenza, al fine di assicurare il buon esito delle trattative.
Naturalmente l’imprenditore, tramite il vaglio dell’esperto nominato e con l’ausilio degli altri professionisti incaricati, deve dimostrare la funzionalità delle misure richieste ai fini del buon esito delle trattative, e quindi la serietà e l’avanzato stato delle trattative con i creditori e la ragionevolezza del piano di risanamento.
La valutazione della convenienza per i creditori, al fine di garantire la proporzionalità delle misure rispetto al pregiudizio loro arrecato, passa anche dall’esame dell’alternativa liquidatoria, e nel caso di specie il Giudice ha ritenuto che allo stato la liquidazione del patrimonio appariva non soddisfare, se non in minima parte, le aspettative dei creditori.
L’operato dell’Esperto Negoziatore, avv. Annapaola Tonelli e dei coadiutori – l’avv. Elena Ceserani e le dott. comm. Marta Lambertucci e Daniela Savi, revisori contabili – è risultato determinante ai fini dell’accoglimento dell’istanza di applicazione delle misure protettive del patrimonio, consentendo all’impresa di continuare le trattative con il ceto creditorio e presentare sensibili miglioramenti al piano di risanamento, che hanno successivamente consentito di accedere alla finanza urgente prededucibile e perseguire così la continuità aziendale e la migliore soddisfazione dei creditori.
avv. Massimo Carrattieri
avv. Elena Ceserani