Sovraindebitamento
<<Non sono in condizione di pagare i debiti della mia impresa. Esistono strumenti, procedure per gestire questo mio sovraindebitamento..?>>
Le quattro principali procedure previste nella gestione della crisi da sovraindebitamento sono:
- L’accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- Il concordato minore;
- La liquidazione controllata;
- La liquidazione dell’incapiente.
Ognuna di queste procedure ha il proprio ambito di applicazione e specifici requisiti soggettivi e oggettivi e mira a risolvere situazioni di Sovraindebitamento in modo efficace e sostenibile, con effetti riabilitativi.
<<Siamo una start up. Il concordato minore è un’opportunità per risanare la situazione dell’ azienda e mantenerne l’attività?>>
Nel Concordato minore, il debitore per veder ammessa la propria proposta oltre a possedere i requisiti, deve produrre tutti i documenti previsti dalla legge per le procedure concorsuali maggiori e non deve aver commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.
«La liquidazione controllata credo faccia ottenere l’esdebitazione, ma è una procedura complicata?»
E’ una procedura che può essere attivata da qualsiasi debitore, persona fisica o giuridica o ente.
In questo caso il debitore mette a disposizione dei creditori tutto il proprio patrimonio.
Per la sua apertura non è necessario il consenso dei creditori e l’esdebitazione è automatica dopo tre anni.
Piano del consumatore
Nella Ristrutturazione dei debiti del consumatore l’omologazione è soggetta solo al vaglio del Giudice (non è quindi necessario il consenso dei creditori). I creditori possono però inviare opposizioni/contestazioni.
Per l’ammissione della proposta è però indispensabile che il Debitore/consumatore non abbia determinato il proprio sovraindebitamento “con colpa grave, malafede o frode”.